L’amianto ha ancora un futuro nella giurisprudenza? Il dottor Raffaele Guariniello https://it.wikipedia.org/wiki/Raffaele_Guarinielloanalizza la nuova direttiva sulla sicurezza sul lavoro e amianto, tra obblighi di prevenzione e nodi della giustizia.
RAFFAELE GUARINIELLO
Il 9 gennaio 2026, nel leggere sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, mi sono chiesto: l’amianto ha ancora un futuro nella giurisprudenza?
L’U.E. non ha dubbi. Ci ha appena detto che l’amianto è ancora diffuso in diversi settori economici, quali la ristrutturazione edilizia, l’attività estrattiva, la gestione dei rifiuti, la lotta antincendio. Stima che attualmente siano esposti all’amianto tra 4,1 e 7,3 milioni di lavoratori, e che il 75 % dei casi di tumori riconosciuti come professionali sia correlato all’amianto. E ci ha fatto rabbrividire dicendo che la futura ricostruzione dell’Ucraina comporta un rischio significativo per i lavoratori coinvolti nel trattamento dei rifiuti di demolizione. Non stupisce allora che nel nostro Paese gli archivi giurisprudenziali continuino ad arricchirsi di casi in cui la presenza di amianto emerge in lavori particolarmente diffusi e purtroppo largamente insicuri quali i lavori negli appalti intra-aziendali o nei cantieri. Ad esempio, Cassazione penale n. 26664 del 21 luglio 2025 si occupa di un’impresa appaltatrice chiamata ad effettuare lavori di rimozione di materiale contenente amianto dalla copertura di un capannone industriale. E Cassazione penale n. 30809 del 9 agosto 2022 di un’impresa appaltatrice chiamata ad eseguire lavori di sostituzione del manto di copertura in eternit di un capannone industriale di proprietà del committente. Un dipendente dell’impresa appaltatrice, sfondando una lastra di cemento amianto, precipita dalla quota del tetto del capannone per circa sette metri cadendo all’interno dello stesso. Condanna dei datori di lavoro per aver redatto un POS non riguardante lavori di rimozione della copertura in lastre di cemento amianto, e per aver omesso di adottare le misure contro il rischio specifico relativo allo smaltimento delle lastre di amianto. E desta allarme anche il fatto che non si esiti ad impiegare in attività comportanti esposizione ad amianto lavoratori sprovvisti della specifica formazione, pur prescritta nell’art. 258 D.Lgs. n. 81/2008 e potenziata dall’art. 13 della Direttiva 2023/2668. Tipico il caso esaminato da Cassazione penale, n. 19391 dell’8 maggio 2019: un dipendente addetto alle vendite viene incaricato, secondo il bisogno contingente, di lavorazioni del tutto estranee alle mansioni per le quali era stato assunto, e, cioè, del compito di salire sul tetto per la manutenzione dell’immobile, in assenza di qualsiasi misura di sicurezza stanti le problematiche legate allo stato di fatiscenza della copertura di amianto, realizzata oltre quaranta anni prima.
Si dirà: Il nostro Paese ha il merito di aver vietato l’impiego dell’amianto sin dal 1992 con la legge n. 257. Solo che da tempo si avverte l’esigenza di rafforzare e di attualizzare i meccanismi introdotti oltre trent’anni or sono. Tanto è vero che come “Commissione di studio sulla riforma della normativa sull’amianto elaborammo una proposta di legge. Solo che purtroppo tale proposta di legge si arenò in sede parlamentare. Domanda: ci fa sperare la legge che recepisce la direttiva amianto?
Ne traggo sei messaggi:
1) Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro, al fine di individuare la presenza di amianto, ha l’obbligo di chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e di ottenerle da altre fonti, compresi i registri pertinenti; e -attenzione- ove tali informazioni non siano disponibili, deve provvedere all’esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato.
2) Il datore di lavoro deve rispettare gli obblighi di prevenzione antiamianto «se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione” Se ne desume che, a propria discolpa, il datore di lavoro potrà addurre il difetto di un minimo dubbio, ma non il difetto di certezza, in ordine alla presenza di amianto.
3) il datore di lavoro ha l’obbligo di ridurre la concentrazione dell’amianto al di sotto del valore limite, ma non genericamente al minimo, bensì al più basso valore tecnicamente possibile. In linea con il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile.
4) il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi in modo da dare priorità alla «rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell’amianto o dei materiali contenenti amianto».
5) prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare l’assenza di rischi dovuti all’esposizione, eventualmente anche attraverso la misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro».
6) Con riguardo alle c.d. ESEDI («esposizioni sporadiche e di debole intensità»), è ammessa la disapplicazione soltanto più di una misura (la notifica all’Organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori), e non più delle altre tre misure indicate in precedenza (sorveglianza sanitaria, iscrizione nell’apposito registro dei lavoratori con esposizione superiore al valore limite, riduzione dell’esposizione al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite).
Domanda: abbiamo organi di vigilanza e giudiziari in grado di far rispettare queste regole?
Oppure debbo continuare a chiedere una Procura Nazionale della Sicurezza che faccia i processi sulle patologie asbesto-correlate ormai scomparse in Cassazione (salvo le poche eredità del passato), e una Procura Nazionale della Sicurezza che organizzi la prevenzione in tutto il Paese?
Ho un timore. Che l’esito del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» induca a trascurare i problemi della giustizia. Naturalmente i problemi reali, e tra questi, in particolare, anche i problemi che impediscono di svolgere finalmente in tutto il territorio nazionale azioni sistematiche e organiche di prevenzione in ordine ai problemi che maggiormente insidiano la vita e la salute dei lavoratori.
TRANSLATION by VICTORIA FRANZINETTI
THE FUTURE OF ASBESTOS
by Dr Raffaelle GUARINIELLO
On January the 9th, 2026, as I was reading Legislative Decree No. 213 dated December 31st, 2025 in the Official Gazette, I asked myself: does asbestos still have a future in case law (jurisprudence)?
The European Union has no doubts: it has just told us that asbestos is still widespread in several industries, such as building renovation & refurbishment, mining, waste management and firefighting. Between 4.1 and 7.3 million workers are currently estimated to be exposed to asbestos, and that 75% of cases of cancers recognised as occupational are linked to asbestos. Shivers go down our spines in that the future reconstruction of Ukraine poses a significant risk to workers involved in the handling of demolition waste. It is therefore no surprise that in our country, case law archives continue to be filled with verdicts on cases where the presence of asbestos appears to be particularly widespread and, unfortunately, largely unsafe work, especially when contracted or generally in building sites. For example, Criminal Court of Cassation verdict No. 26664 dated July the 21st, 2025 refers to a contractor carrying out work to remove asbestos-containing material from the roof of an industrial warehouse. Criminal Court of Cassation verdict No. 30809 dated August the 9th, 2022 concerns a contractor replacing the asbestos cement roofing of an industrial warehouse owned by the client. An employee broke through a sheet of asbestos cement, fell approximately seven metres from the roof of the warehouse, landing inside it. The company was convicted for having drawn up a Site Safety Plan (POS in Italian Piano Operativo di Sicurezza) that did not cover the removal of the asbestos cement roofing sheets, and for failing to adopt measures against the specific risk associated with the disposal of the asbestos sheets. It is also alarming that companies do not hesitate to employ workers lacking the training required for activities involving exposure to asbestos, despite this being stated in Article 258 of Legislative Decree No. 81/2008 and reiterated by Article 13 of Directive 2023/2668. A case in point is the verdict of the Criminal Court of Cassation, No. 19391 dated May the 8th, 2019: because of need, a sales employee was assigned, to tasks entirely unrelated to the duties for which he had been hired, namely the task of climbing onto the roof to carry out maintenance on the building, in the absence of any safety measures given the problems associated with the dilapidated state of the asbestos roofing, installed over forty years previously.
One might say: Our country deserves credit for having banned the use of asbestos since 1992 (Law No. 257). However, for some time now there has been a perceived need to strengthen and update the mechanisms introduced over thirty years ago. So much so that, as the ‘Parliamentary committee on the Reform of Asbestos Legislation’(Commissione di studio sulla riforma della normativa sull’amianto), we drafted a proposal.
Unfortunately, however, the draft bill never made it through Parliament. Question: can we hope in a law incorporating the [EU] Asbestos Directive (https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/news/stronger-protection-workers-new-asbestos-guidelines-and-updated-list-occupational-diseases-2025-12-18_en)?
I draw six conclusions from it:
1) Before undertaking demolition, maintenance or renovation work, the employer/company, must request information from the owners of the premises, from other employers and to obtain it from other sources, including the relevant registers; and – note – where such information is not available, they must arrange for the presence of materials containing asbestos to be examined by a qualified staff.
2) The employer must comply with asbestos prevention obligations ‘if there is the slightest doubt as to the presence of asbestos in a material or structure’. It follows that, in their defence, the employer may cite the absence of the slightest doubt, but not the absence of certainty, regarding the presence of asbestos.
3) The employer/company must reduce the concentration of asbestos below the limit value, but not generally to the minimum, rather to the lowest value technically possible. In line with the principle of the highest level of safety technologically possible.
4) The employer/company must assess risks so as to prioritize ‘the removal of asbestos or materials containing asbestos over other forms of maintenance and remediation of asbestos or materials containing asbestos’.
5) Before starting demolition work or the removal of asbestos or materials containing asbestos from buildings, structures, equipment and installations, as well as from means of transport, employers must verify the absence of risks due to exposure, if necessary using environmental measurements in the confined work area.
6) With regard to so-called ESEDI (‘sporadic and low-intensity exposures’, esposizioni sporadiche e di debole intensità), exemption is permitted only for one measure (notification to the monitoring body before the start of work), and not for the other three measures indicated above (health surveillance, registering workers with exposure exceeding limit values, reduction of exposure to a minimum and, in any case, below the limit threshold).
Question: do we have supervisory and judicial bodies able to enforce these rules?
Should I continue to call for the establishment of a National Security Prosecutor’s Office (Procura Nazionale della Sicurezza) to bring cases of asbestos-related diseases that have now all but disappeared from the Court of Cassation except for a few remnants from the past), and a National Security Prosecutor’s Office to organise prevention across the country?
One thing I fear above all: that the outcome of the referendum on the constitutional law containing ‘Provisions on the judicial system and the establishment of the Disciplinary Court’ (in Italian Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare) will lead to the neglect of the problems the [Italian] judiciary & justice system.
Naturally, we must focus on the real problems, and the issues that prevent us from carrying out systematic and comprehensive prevention measures throughout the country regarding the issues that most seriously threaten the lives and health of workers.