«La speranza è passione per il possibile». [Søren Kierkegaard]
Si svolge l’11 febbraio a Roma il terzo grado di giudizio del processo Eternit Bis.
L’udienza, davanti alla IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, è fissata alle 10, ma nella mattinata ci sono altri procedimenti in ruolo, quindi l’orario potrebbe slittare.
L’imputato è Stephan Schmidheiny, 79 anni il 29 ottobre prossimo. Era stato inizialmente incriminato per omicidio volontario con dolo eventuale per il decesso di 392 casalesi e monferrini, morti di mesotelioma, il cancro scientificamente riconducibile all’esposizione all’amianto.

Sia la Corte d’Assise di primo grado (a Novara) sia la Corte d’Assise d’Appello (a Torino), però, hanno riqualificato il reato da doloso in colposo aggravato, per alcuni casi anche con colpa cosciente.
In particolare, il 7 giugno 2025, la Corte d’Assise d’Appello di Torino ha condannato Stephan Schmidheiny a 9 anni e mezzo di reclusione, riconoscendolo responsabile della morte di 91 persone, di cui 7 che avevano lavorato all’Eternit (esposizione professionale) e 84 residenti (esposizione ambientale). I giudici torinesi non hanno ravvisato prova di responsabilità diretta per 30 vittime e, quindi, per questi casi l’imprenditore è stato assolto. Sia nel primo che nel secondo grado è poi stata applicata la prescrizione per i decessi avvenuti più indietro nel tempo.
La Corte d’Assise d’Appello, presieduta da Cristina Domaneschi, ha successivamente depositato i motivi della sentenza (14 ottobre 2025), illustrati in 620 pagine.
IL RICORSO DELLA DIFESA
I legali della difesa Astolfo Di Amato e Guido Carlo Alleva hanno impugnato il verdetto riassumendo in oltre 570 pagine le ragioni di dissenso recapitate alla Corte di Cassazione. Su queste verterà la discussione a partire da dopodomani, mercoledì 11 febbraio.
Diciamo «a partire da» perché il processo potrebbe subire un rinvio; infatti, i difensori contestano fermamente il fatto che la sentenza di secondo grado non sia stata tradotta in tedesco. Richiamano, in particolare, la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione stessa del 29 maggio 2025, «ove risulta essersi affermato che (…) la sentenza di appello deve essere tradotta in lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana e che la mancanza di tale traduzione comporta la nullità generale a regime intermedio della “sentenza-documento” con conseguente rinvio al giudice del grado precedente per la traduzione stessa».
Insistono: «La Difesa non può fare altro che individuare il pregiudizio patito dall’imputato, nell’impossibilità per questo di comprendere il contenuto e il perimetro della motivazione della sua condanna in appello, in relazione a una vicenda assai complessa e, di conseguenza, nell’impossibilità di contribuire alla sua difesa personale, integrandosi coi suoi difensori, esecutori della – diversa – difesa tecnica».
Che cosa potrebbe accadere mercoledì?
Uno: che la Suprema Corte accolga la richiesta della difesa e rimandi l’atto di sentenza (con relative motivazioni) alla Corte d’Assise d’Appello di Torino, affinché disponga la traduzione; soltanto dopo (è inevitabile che trascorra qualche mese) verrebbe rifissata una nuova udienza a Roma. In tal caso, dunque, l’appuntamento di dopodomani si concluderebbe con un nulla di fatto.
Oppure, due, la Corte di Cassazione potrebbe valutare positivamente le argomentazioni della Procura Generale.
Alcune posizioni già le si conosce, perché i sostituti pg Paolo Andrea Maria Fiore e Antonietta Picardi hanno depositato una breve memoria il 1° febbraio scorso, come anticipo dell’udienza dell’11 febbraio.
MANCATA TRADUZIONE
Sul punto della traduzione, nel pronunciamento delle Sezioni Unite del 29 maggio 2025 si afferma che «le sentenze di un imputato che non conosce la lingua italiana devono essere tradotte in una lingua a lui conosciuta». In questo caso, il tedesco.
A questa premessa, segue la domanda: l’imputato Stephan Schmidheiny conosce o no la lingua italiana?
I sostituti della Procura Generale, nella memoria depositata, dicono di sì.
Il tema, peraltro, anche prima della più recente sentenza delle Sezioni Unite, era già stato sollevato dalla difesa – in riferimento ad altri atti documentali – nei precedenti gradi di giudizio, non soltanto del processo Eternit Bis, ma fin dal Maxiprocesso Eternit per disastro doloso.
Perché, dunque, la Corte d’Assise d’Appello non ha ritenuto di far fare la traduzione della sentenza pronunciata il 7 giugno 2025?
I pg della Cassazione indicano la risposta in un virgolettato dei giudici torinesi. Si legge: l’imputato è stato «un imprenditore che, fin dai primi anni Settanta, è stato a capo di una azienda con radicate e diffuse articolazioni operative, dislocate in tutto il territorio nazionale (Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera). Il prevenuto si sarebbe sempre interfacciato con i responsabili, di lingua italiana, posti a capo di tali sedi, riprova ne sarebbe il carteggio intercorso con l’amministratore delegato Luigi Giannitrapani, con il quale Schmidheiny avrebbe più volte interloquito personalmente e informalmente. A ciò [si aggiunge] la disponibilità, da parte della famiglia dell’imputato, di una casa nell’isola d’Elba, ove il prevenuto si sarebbe recato personalmente, oltre alla circostanza per cui il verbale del convegno di Neuss del 1976 è stato acquisito dal Pubblico Ministero già in lingua italiana nell’originale».
Per capire: l’industriale svizzero ai suoi dirigenti, convocati nella città tedesca di Neuss a giugno 1976, avrebbe illustrato in lingua italiana gli studi da cui emergeva la cancerogenicità dell’amianto e i pericoli che comportava; e avrebbe spiegato così chiaramente le sue conoscenze in proposito da lasciarli «scioccati» (testuale dal verbale). Quindi, riportano ancora i pg Fiore e Picardi, «la lingua italiana [veniva] correntemente utilizzata nei convegni del gruppo (anche quelli celebrati all’estero) allorquando si trattava di interloquire direttamente con dirigenti e responsabili d’azienda italiani», da cui si evince che «quell’idioma fosse ben noto all’imputato».
Proprio queste considerazioni avrebbero indotto i giudici della Corte d’Assise di Torino «a non tradurre la sentenza» in tedesco («corretta opzione», a parere dei pg della Cassazione).
La difesa, però, sul punto è categorica: «La mancanza di tale traduzione comporta la nullità generale a regime intermedio della “sentenza-documento” per lesione del diritto di difesa, con conseguente rinvio al giudice del grado precedente per la traduzione stessa».
Che farà la Suprema Corte?
Accoglierà l’istanza dei difensori? O terrà conto dell’argomentazione dei pg circa il fatto che «l’esistenza di un interesse ad eccepire la nullità non può essere data sempre per scontata in ragione dell’omessa traduzione, ma va verificata “calandosi” nella complessiva realtà della specifica vicenda»?
Da questa decisione dipende se ci sarà una nuova battuta d’arresto nell’iter processuale dell’Eternit Bis, che già ne ha conosciute altre.
NE BIS IN IDEM
Ad esempio, quella riguardante la questione del «ne bis in idem» (non si può processare una persona due volte per gli stessi fatti). La questione, anche questa già eccepita dalla difesa fin dalla prima udienza preliminare a Torino, era stata posta alla Corte Costituzionale che aveva superato lo scoglio escludendo il bis in idem. I difensori, tuttavia, ora rinnovano l’eccezione.
Non sono i soli motivi di doglianza su cui ritorna la difesa. In pratica vengono riproposti tutti quelli già sollevati a suo tempo.
Ad esempio: la difficoltà iniziale da parte dei consulenti di Schmidheiny di poter accedere ed esaminare i campioni istologici (cosiddetti «vetrini») delle vittime di mesotelioma, difficoltà poi sanata con una ordinanza della Corte d’Assise di primo grado di Novara.
LUNGO TEMPO TRASCORSO
Altra eccezione rinnovata: i difensori insistono sul lungo tempo trascorso dai fatti. 50 anni dall’inizio della condotta contestata a Schmidheiny, 40 dalla chiusura dello stabilimento Eternit di Casale. Fanno presente che i testimoni, per la maggior parte, sono deceduti e la memoria di chi è ancora in vita sarebbe, a loro dire, fallace, i ricordi inaffidabili; in più, alcuni documenti sono andati dispersi.
I legali di Schmidheiny ritengono che si violi il principio del «giusto processo» come sancito dall’articolo 111 della Costituzione e dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), richiamati scrupolosamente nel loro ricorso.
Ma i pg della Cassazione replicano che «la questione è manifestamente infondata» e sottolineano che «il contraddittorio non richiede che le parti dispongano delle “migliori” condizioni probatorie immaginabili, ma che abbiano accesso a un procedimento regolato dalla legge, con la possibilità di proporre prove e strumenti per contestare il materiale in atti». E, ancora: «La Corte Costituzionale ha sempre riconosciuto che un processo “distanziato nel tempo” non viola l’articolo 111 della Costituzione se il rito assicura regole di formazione della prova e parità di strumenti (tra procura e difesa, ndr), come avviene nel rito ordinario».
Indubbiamente di tempo ne è passato molto, ma qui si tratta di morti causate da una malattia (il mesotelioma) caratterizzata da lunga latenza (stimata in media 44,6 anni). La procura generale, nella memoria depositata, non nega il diritto di un imputato al giusto processo, ma non di meno richiama la tutela delle vittime dei reati e l’interesse delle parti lese a veder riconosciuto il principio di giustizia.
Può venire meno questa pretesa di giustizia? E quando?
I pg ammettono che possa venir meno l’interesse generale nel perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo trascorso (da quando sono stati commessi) ha attenuato notevolmente l’allarme della coscienza comune.
In questo caso, tuttavia, è ben evidente che la preoccupazione di ammalarsi di mesotelioma coincide realisticamente con un profondo allarme sociale, oggi ancora assai diffuso nella collettività. C’è una precisa paura di quella morte amianto – firmata che arriva da lontano (anche perché, adesso, Casale è la città più sanificata al mondo, dove si sono effettuate più bonifiche).
In più, i pg affermano: «Non pare che la Cedu abbia mai affermato che i processi per reati con latenza lunga siano vietati o incompatibili con il fair trial (giusto processo, ndr). La giurisprudenza di Strasburgo richiede soltanto che l’imputato abbia potuto partecipare, abbia avuto possibilità di contestare le prove e che il procedimento si sia svolto secondo legge».
LA SCELTA DI NON PARTECIPARE
Schmidheiny ha avuto la possibilità di partecipare? Certo, e l’ha fatto, lecitamente, attraverso i propri avvocati, professionisti di indiscutibile competenza che hanno ingaggiato rinomati consulenti nel contraddittorio con i consulenti della procura di riconosciuta autorevolezza internazionale.
Per sua libera scelta, però, l’imprenditore svizzero ha preferito seguire a distanza lo svolgimento e, in oltre ventisei anni, non ha mai partecipato personalmente a nessuna delle decine di udienze che hanno caratterizzato i tre gradi di giudizio del Maxiprocesso Eternit, prima, e dell’Eternit Bis, poi, nei diversi filoni celebrati a Torino, Novara, Napoli, Reggio Emilia.
È un peccato che non l’abbia fatto: gli sarebbe stato di grande giovamento, sicuramente avrebbe avuto l’opportunità di comprendere molto di più.
E non è una questione di lingua italiana o tedesca, ma di incrocio di sguardi, di scambio di emozioni, di tensioni e di angosce. È l’incontro tra uomini che è mancato.
NESSO CAUSALE
Complesso e delicato è, infine, in questo procedimento il nodo del «nesso di causalità» tra la condotta di Stephan Schmidheiny (concretizzata nel reato di omicidio colposo aggravato, di cui è stato ritenuto colpevole nei due giudizi di merito) e ciascun decesso: le 91 persone (della cui morte è stato riconosciuto responsabile) si sono ammalate di mesotelioma respirando l’amianto nel periodo compreso tra il 1976 e il 1986, quando l’imprenditore svizzero era responsabile di Eternit? Le esposizioni in quel decennio sono state decisive per innescare la malattia?
I giudici di merito, nel primo e nel secondo grado, ritengono di sì.
I difensori replicano, invece, che non è possibile collegare la condotta dell’imputato a ciascuna delle vittime «oltre ogni ragionevole dubbio». Sostengono che, data la lunghissima latenza, molte patologie potrebbero essere state causate da chi ha gestito l’Eternit prima di Stephan Schmidheiny.
Il tema è molto delicato e non limitato al caso specifico. Ora, riguarda il mesotelioma, ma si allarga alle molte malattie causate da cancerogeni che non producono un effetto mortale immediato, bensì a distanza di anni.
Bisogna trovare il modo di perseguire la giustizia, evitando – ingiustamente – che la lunga latenza diventi un salvacondotto per chi quel male lo ha causato.
Nella foto in apertura: un’aula della corte di Cassazione [Crediti: Sito della Suprema Corte]