Ogni tentativo di fuggire dal processo è una nuova mortificazione inflitta a chi aspetta la giustizia.
La traduzione della sentenza di secondo grado del processo Eternit Bis è stata fatta.
A seguire, nei giorni scorsi, la difesa ha presentato il nuovo ricorso per Cassazione.
Sono in tutto 640 pagine, 64 in più rispetto alla prima impugnazione del novembre 2025.
La Corte di Cassazione, l’11 febbraio 2026, aveva accolto la sollecitazione degli avvocati Astolfo Di Amato e Guido Carlo Alleva: avevano eccepito la nullità della sentenza pronunciata dalla Corte d’Assise d’Appello nell’aprile 2025 per via dell’omessa traduzione in tedesco, la lingua con cui l’imputato svizzero Stephan Schmidheiny ha maggiore famigliarità.https://www.silmos.it/eternit-bis-schmidheiny-ottiene-dalla-cassazione-che-la-sentenza-sia-tradotta-anche-in-tedesco/
Ora che la traduzione è stata fatta (notificata il 2 aprile 2026) e che la difesa ha depositato un secondo ricorso (19 maggio 2026), la Suprema Corte dovrà fissare una nuova udienza per dare il via al giudizio di terzo grado.
Non si sa se sarà prima o dopo l’estate.
Nel processo di secondo grado, i giudici torinesi hanno inflitto all’imputato la pena di 9 anni e mezzo di reclusione per omicidio colposo anche aggravato da colpa cosciente.
NE BIS IN IDEM
Nella nuova impugnazione, uno dei punti salienti su cui la difesa ampiamente si sofferma è rappresentato dalla asserita violazione del cosiddetto principio del «ne bis in idem». https://www.silmos.it/eternit-bis-si-va-in-cassazione-schmidheiny-lamenta-la-sentenza-non-mi-e-stata-tradotta-in-tedesco/
Nel procedimento Eternit Bis, la questione era stata già ripetutamente sollevata dai difensori, ma sempre respinta sia dal gup di Vercelli, sia dalla Corte d’Assise di Novara, sia dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino.
L’assunto è questo: non si può processare una persona due volte per gli stessi fatti.
Di Amato e Alleva hanno sempre rimarcato che l’imputato era già stato giudicato nel Maxiprocesso Eternit 1 per le condotte adottate negli stessi stabilimenti italiani (tra cui quello di Casale Monferrato). Maxiprocesso nel quale l’imprenditore svizzero era stato condannato – per disastro doloso e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro – in primo grado (a 16 anni), in secondo (a 18 anni) e prosciolto in Cassazione per prescrizione (senza che peraltro ne sia stata affermata l’innocenza).
ECCEZIONE GIA’ SOLLEVATA E RESPINTA
La reiterata eccezione del ne bis in idem è sempre stata respinta perché l’imputazione a cui è chiamato a rispondere Schmidheiny nell’Eternit Bis è di natura diversa da quella del Maxiprocesso: non più disastro doloso, ma omicidio doloso (secondo la contestazione della procura), riqualificato in colposo anche con colpa cosciente (secondo la Corte d’Assise e, successivamente, anche dalla Corte d’Assise d’Appello).
NUOVA SENTENZA CORTE GIUSTIZIA UE
Ora, però, gli avvocati di Schmidheiny, insistendo nella loro tesi, richiamano a sostegno una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, datata 11 settembre 2025, secondo la quale, per valutare l’«idem factum», cioè lo stesso fatto, conta la «medesimezza della condotta». Quindi, secondo le argomentazioni esposte dagli avvocati Di Amato e Alleva, non importa che i reati ascritti nei due procedimenti (Maxiprocesso e Eternit Bis) siano diversi; rileverebbe, invece, che la condotta contestata a Schmidheiny nella gestione degli stabilimenti Eternit sia quella addebitata già nel primo procedimento per disastro.
Da qui la richiesta dei legali di prosciogliere Schmidheiny o, in subordine, interpellare direttamente su questo punto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
NESSO CAUSALE E PRESUNZIONE DI INNOCENZA
La difesa, poi, torna a insistere sulla questione del «nesso di causalità» (ossia il collegamento di ogni singola vittima alle precise fibre respirate e ritenute letali) oltre che sulla presunzione di innocenza di Schmidheiny; in particolare, i legali sostengono che, nella sentenza della Corte d’Assise d’Appello, si sarebbe desunta la colpevolezza dell’industriale dal fatto che aveva una carica apicale nel gruppo.
Era, infatti, il padrone dell’Eternit.
Ma a loro parere questo non basta; la colpa della diffusione criminosa della fibra (anche fuori dalla fabbrica) potrebbe essere ricondotta non al vertice della holding, ma a comportamenti dei dirigenti degli stabilimenti (nel gergo del popolo, si chiama «scaricabarile»). E come giudicare quelle condotte? Sconsiderate e irresponsabili? Imprudenti e inconsapevoli?
CHI TUTELA LE VITTIME?
Ora, preso atto delle tutele, peraltro legittimamente invocate, a favore dell’imputato, c’è da domandarsi chi tuteli le vittime.
Che è l’interrogativo di sempre. Da diciassette anni almeno.
C’è da domandarsi, cioè, se per la Corte Europea e ancor più per lo Stato italiano, possa venire meno l’obbligo costituzionale di punire severamente le offese alla vita umana. Qui si parla di centinaia di «offese alla vita umana» (traduzione: centinaia di morti per mesotelioma, il cancro causato inconfutabilmente dall’amianto).
LA FUGA DAL PROCESSO
Peraltro, nemmeno l’imputato ha provato e ha cercato – fino ad ora e in nessuno dei filoni e livelli processuali che sono stati celebrati – di affermare e dimostrare la propria innocenza.
Si è sempre impegnato, invece – con il ricorso a cavilli giuridici, lo ripetiamo, leciti – a svicolare dal processo, cioè a difendersi dal processo e non nel processo.https://www.silmos.it/eternit-bis-schmidheiny-mira-alla-fuga-dal-processo/
Questa fuga ostinata e continua rende lecito ritenere che non si senta innocente?
E non potrà dire di non aver capito bene di che cosa lo si accusi, perché ha tra le mani tutta la vicenda meticolosamente tradotta nella sua lingua.
Non può non capire.
Può non voler capire.