È evidente: l’obbiettivo di Stephan Schmidheiny non è quello di dimostrare la propria innocenza rispetto alle diverse decine di persone della cui morte da amianto deve rispondere nel processo Eternit Bis.
Il suo scopo è quello di scappare, ossia di individuare tutte le vie di fuga possibili per aggirare con qualsiasi mezzo una condanna, prima ancora che battersi per scongiurarla.
È esattamente il contrario del noto aforisma giuridico: «Difendersi nel processo e non dal processo». Qui, invece, si ribalta: Schmidheiny ha dimostrato di mettere in atto ogni strategia per difendersi dal processo e non nel processo.
La sequenza costante di eccezioni e di rilievi di presunte nullità, reiterate e riproposte anche quando già hanno ricevuto risposte, chiarimenti, accoglienza o respingimento, sembra delineare pienamente questa pianificazione.
Adesso la difesa ha sollevato la nullità per la mancata traduzione in lingua tedesca della sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Torino.
Scriviamo «adesso», ma non è un tema nuovo. Anche nel processo di primo grado in Corte d’Assise a Novara, la traduzione degli atti, che pure c’era, fu oggetto di minuziosi rilievi e contestazioni da parte della difesa che la definì «errata, incompleta o inidonea».
LA TRADUZIONE
La Corte di Cassazione, all’udienza di mercoledì 11 febbraio 2026, ha ritenuto fondata la doglianza della difesa e ha annullato la sentenza di secondo grado, rimandandola a Torino affinché venga disposta la traduzione nella lingua madre dell’imputato svizzero tedesco.
La decisione è presa. Non ci sarebbe più niente da dire, però…
Però.
LE DOMANDE
Però qualche riflessione forse merita farla, visto che il tema ha provocato nell’opinione pubblica reazioni sdegnate o deluse.
Domanda: senza quella traduzione, l’imputato può comprendere (anzi, ha potuto comprendere) per quale motivo è stato condannato a 9 anni e mezzo, in ordine al reato di omicidio colposo aggravato, per la morte di 91 persone, uccise dal mesotelioma provocato dall’amianto?
Sì, molto ragionevolmente sì, lo ha compreso, altrimenti i suoi difensori non avrebbero potuto depositare 530 pagine di ricorso in Cassazione. A sua insaputa?
Quel ricorso, corposo e ampiamente articolato, non è certamente frettoloso ed è difficile credere che l’imputato non sia minuziosamente consapevole di quanto c’è scritto, tanto più che ha sempre tenuto un comportamento interessato e pervasivo, tanto nell’attività imprenditoriale quanto nei processi e, diciamo così, relative appendici.
Altra domanda: in precedenza, gli atti di avviso di chiusura indagini, di citazione a giudizio e sentenze, erano stati tradotti?
Sì (con qualche dubbio che sia stata tradotta la sentenza di secondo grado del filone Eternit Bis, riguardante le morti di Cavagnolo).
Di certo, nell’ordinanza del 19 luglio 2021, emessa dalla Corte d’Assise di Novara, (primo grado di giudizio dell’Eternit Bis), il presidente Gianfranco Pezone diede per scontato, «per come ammesso pacificamente dalle parti, [che] l’imputato – di origine svizzera – non parla né comprende sufficientemente la lingua italiana […]»; inoltre «va preliminarmente evidenziato che sia il PM che il GUP hanno provveduto a far tradurre i predetti atti nella lingua-madre tedesca conosciuta dall’imputato, benché costui abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore di fiducia». Da più di sedici anni i difensori di fiducia di Stephan Schmidheiny sono due: gli avvocati Astolfo Di Amato e Guido Carlo Alleva, italiani.
IL DIRITTO DI MOHAMED
Difensori che, nei giorni scorsi in Cassazione, hanno insistito sulla nullità della sentenza di secondo grado per mancata traduzione. In particolare, è stato citato il pronunciamento delle Sezioni Unite del 29 maggio 2025, che ribadisce il diritto alla traduzione, peraltro già in precedenza sancito.
Un indagato o un imputato deve essere messo, giustamente, nelle condizioni di comprendere di che cosa è accusato per potersi difendere e deve poterlo fare a partire dalla comprensione della lingua (non necessariamente la lingua madre, come ha rimarcato l’avvocata di parte civile Esther Gatti, ma una lingua che lui capisca).
La sentenza delle Sezioni Unite, richiamata, riguardava l’imputato Mohamed N.
Ora, va da sé che il diritto riconosciuto a Mohamed (che deve capire se rischia, ad esempio, di essere espulso… e non ha i mezzi per pagarsi un interprete!) vale anche per Stephan Schmidheiny, «cittadino extracomunitario svizzero tedesco – ha puntualizzato il difensore Alleva – che non parla e non conosce l’italiano».
È così? Non sa l’italiano?
PERCHE’ NON E’ STATA TRADOTTA?
La domanda, diventata in questi giorni un tormentone, è questa: perché la Corte d’Assise d’Appello di Torino – che ha scritto 630 pagine di sentenza di grande spessore giuridico – non l’ha fatta tradurre?

Una dimenticanza? Si direbbe di no, tanto è vero che ne ha spiegato il motivo, richiamato integralmente, in una memoria scritta, dal sostituto procuratore generale della Cassazione, Paolo Andrea Maria Fiore. Testualmente, riferito all’imputato: «Si sarebbe trattato, invero, di un imprenditore che, fin dai primi anni Settanta, è stato a capo di una azienda con radicate e diffuse articolazioni operative, dislocate in tutto il territorio nazionale (Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera). Il prevenuto si sarebbe sempre interfacciato con i responsabili, di lingua italiana, posti a capo di tali sedi, riprova ne sarebbe il carteggio intercorso con l’amministratore delegato Luigi Giannitrapani, con il quale Schmidheiny avrebbe più volte interloquito personalmente e informalmente. A ciò [si aggiunge] la disponibilità, da parte della famiglia dell’imputato, di una casa nell’isola d’Elba, ove il prevenuto si sarebbe recato personalmente, oltre alla circostanza per cui il verbale del convegno di Neuss del 1976 è stato acquisito dal Pubblico Ministero già in lingua italiana nell’originale».
I DATI NUOVI SULLA LINGUA
L’avvocato Alleva, però, per la prima volta ha fatto emergere che, invece, Schmidheiny e Giannitrapani non si scrivevano in italiano nella riservatissima corrispondenza (che veniva recapitata a un anonimo ufficio postale di Genova anziché all’ufficio dirigenziale dell’amministratore delegato in azienda), bensì in francese che, pure, non era la lingua né dell’uno né dell’altro.
Quanto al convegno nella città tedesca di Neuss (giugno 1976), il difensore ipotizza che, essendosi trattato di una riunione internazionale di dirigenti convocata da Schmidheiny, la lingua usata non fosse l’italiano e che in italiano fossero poi stati tradotti successivamente i verbali.
Altre occasioni per Schmidheiny di esprimersi? Non sappiamo, ad esempio, in che lingua interloquisse con Guido Bellodi, noto professionista della comunicazione milanese cui, per anni, l’imputato affidò il compito di curargli l’immagine, attraverso molte azioni che tacitassero o mistificassero qualsiasi suo collegamento con la pericolosità dell’amianto.
Di certo, in ogni udienza processuale, i documenti mostrati sono sempre stati in italiano, come furono acquisiti a suo tempo dalla procura.
L’avvocato Alleva, ora, parla di lettere in francese e di verbali scritti, in prima battuta, in un’altra non precisata lingua straniera. Non dubitiamo che ora siano emersi e siano stati recuperati gli originali di questi documenti, che sarebbe bene condividere, affinché non restino, come lui spesso dice, «elementi suggestivi».
Preso atto di tutto questo, possiamo pensare, e credere, che l’imputato Stephan Schmidheiny abbia avallato il deposito di circa 530 pagine di ricorso in Cassazione, fitte di osservazioni, di eccezioni, di argomentazioni giuridiche e scientifiche, senza aver capito di che cosa i suoi difensori stavano parlando?
IL COMPITO DEI DIFENSORI
L’avvocato Di Amato ha però rilevato che la vicenda processuale è così complessa e articolata che, per capirla, deve poter disporre della traduzione nella propria lingua. Tesi che l’avvocato di parte civile, Maurizio Riverditi, ha stigmatizzato dicendo: «Oltre ai documenti prodotti in aula, ci sono circostanze che danno prova che Schmidheiny capisca. In una intervista di alcuni anni fa, affermò di odiare gli italiani come conseguenza delle imputazioni che gli vengono mosse. Quindi, il motivo che lo spinge a questo sentimento lo conosce! In ogni caso – ha ricordato Riverditi – qualunque imputato, pur italiano e dotato anche di elevato grado di istruzione, può non comprendere il significato tecnico di una sentenza che, appunto, gli viene spiegato dagli avvocati». Già nella sentenza di primo grado, la Corte d’Assise di Novara evidenziava proprio che «nel ruolo del difensore di fiducia c’è anche un puntuale compito informativo al proprio assistito», soprattutto sulle questioni più tecniche. Difensori di fiducia qui ce ne sono ben due.
Comunque, tutto questo ormai è superato, si è già oltre.
La Suprema Corte ha riconosciuto che a Schmidheiny spetti la traduzione in tedesco eseguita dallo Stato italiano (con un costo tra 15 e 20 mila euro), quand’anche ne abbia già disposta una a proprie spese che potrà magari servire a contestare le sfumature linguistiche dell’altra.
Tal è.
Tutto è rappresentato in un contesto lecito, con ruoli ben chiari e distinti.
I PESI DIVERSI DEI RUOLI
Che però, si consenta, hanno pesi diversi da sopportare.
Non c’è sarcasmo – mi si creda sull’onore – nell’affermare che è umanamente e psicologicamente arduo sopportare il peso di un’accusa di omicidio aggravato, per decine di morti, con la prospettiva di una possibile pesante condanna. A quasi ottant’anni di età. È tremendo.
Ma i morti sono i nostri morti. Sono i nostri cari. Siamo potenzialmente noi stessi, ognuno di noi. Ed è umanamente gravoso fare i conti con quelle angosce e quelle assenze.
E allora fa male sentir dire che i nostri morti non si sa bene di che cosa siano morti e, soprattutto, non si sa se siano stati curati bene, perché magari non c’era la prova immunoistochimica.
Fa male vedere che i tempi allungati camminano veloci verso il capolinea della prescrizione che spazza via una vittima dopo l’altra: un nome e cognome che è solo un numero di un elenco che si assottiglia.
Fa male sentir dire che, sì, l’amianto causa il mesotelioma e, tanto più ne respiri, tanto più si accelera la comparsa della malattia, e lo affermano fior di studi epidemiologici condivisi dalla comunità scientifica internazionale, ma che quella «bestiaccia», come la chiamano in molti, non si sa bene perché la si è presa, né dove, né come, né quando (sicuramente, insiste la difesa, al di fuori dei dieci anni in cui l’Eternit fu gestita dall’imputato).
Fa male sentir dire che una persona cara, un amico, o tu stesso ti sei trovato, un brutto giorno, con «quella» diagnosi (ha detto l’avvocata Esther Gatti: «Quando il medico te la consegna, equivale a un certificato di morte»), e, al processo, ti viene pure instillato il dubbio che non sei stato curato per il giusto, perché potresti avere avuto qualunque altra patologia che assomiglia al mesotelioma, ma forse non lo era. Senza la prova immunoistochimica, finisci in un limbo.
NE BIS IN IDEM?
Ma, ora, ancor più male fa l’ipotesi di un proscioglimento totale e definitivo.
L’avvocato Di Amato ha chiesto che venga applicato al caso di Schmidheiny il principio del ne bis in idem (cioè, semplicemente: non si può essere processati due volte per la stessa cosa).
L’imprenditore svizzero era già stato processato per disastro doloso (il Maxiprocesso in cui fu condannato a 18 anni, ma il reato fu poi prescritto in Cassazione) e, successivamente, incriminato per omicidio (l’Eternit Bis, suddiviso in 4 filoni in sedi giudiziarie diverse).
La questione del ne bis in idem era già stata affrontata e superata. Alla difesa non basta.
Il legale ha richiamato una recente sentenza della Corte di Giustizia europea dell’11 settembre 2025 che riguarda una terrorista mandata a processo sia in Spagna che in Francia per i «medesimi fatti».
Quella sentenza è applicabile all’imputato Schmidheiny? Ascolteremo il dibattito, quando verrà rifissata l’udienza in Cassazione, e attenderemo il pronunciamento della Suprema Corte.
Ma fa proprio male sentir chiedere dal difensore di Schmidheiny di «non doversi procedere (nei confronti dell’imputato, ndr) in virtù del principio del ne bis in idem a riguardo di tutte le vittime, e non soltanto di quelle indicate nel processo Eternit Bis».
Proscioglimento totale: vuol dire metterci una pietra sopra per sempre, un monolite gigantesco.
La Romana (storica presidente dell’Afeva, Romana Blasotti Pavesi, che tanti lutti patì per il mesotelioma) direbbe: «Abbiamo fatto tutte queste battaglie, abbiamo sopportato così tanto dolore, per arrivare a questo risultato?».
Anche in questo caso – vedremo, poi, se l’istanza del ne bis in idem sarà accolta o no – si tratta comunque di un altro tentativo di fuga dal processo da parte di Schmidheiny, non di una legittima quanto dignitosa aspirazione a dimostrare – a sé stesso, prima ancora che a un giudice o alle vittime e ai loro famigliari – la propria innocenza rispetto a uno stillicidio così terribile e ingiusto.
«COLPA DEGLI ALTRI»
I difensori ammettono che l’amianto provochi il mesotelioma, ma escludono che la responsabilità dei morti di Casale e dintorni sia di Schmidheiny.
E a chi la attribuiscono, allora? «Caso mai a chi ha gestito l’Eternit prima di lui».
E, magari, anche agli enti che non hanno controllato a sufficienza.
A questo proposito, l’avvocata Esther Gatti, che tutela il Comune di Casale costituito parte civile (sempre vicino alla sua collettività con tutte le amministrazioni che si sono succedute nei decenni; e l’11 febbraio a Roma c’erano il sindaco Emanuele Capra e la capo di gabinetto Cecilia Strozzi), ha reagito: «Ma che si viene a dire? Il Comune di Casale è il solo in Italia ad avere, da anni, un responsabile specifico per il settore amianto. Ed è stato il primo Comune in Italia ad aver vietato l’amianto nel 1987, anni prima della legge che lo bandisse su tutto il territorio nazionale. Ed è veramente strano, poi, che ci venga addebitato un concorso di colpa quando proprio Schmidheiny decise di non rendere nota, né ai lavoratori né agli enti territoriali, la pericolosità dell’amianto che invece lui molto bene conosceva».

E TORNIAMO AL NESSO CAUSALE
Se si sta nel processo, però, il nesso causale resta il nodo vero dell’Eternit Bis.
Se n’è già iniziato a parlare a Roma, mercoledì scorso.
Il pg Fiori, con argomentazioni puntuali, chiare e pacate, ha condiviso e rimarcato la correttezza della sentenza della Corte d’Assise d’Appello. Ha difeso, in particolare, il metodo seguito dai giudici torinesi che hanno adottato scrupolosamente le indicazioni della stessa Cassazione nella scelta degli studi scientifici e delle tesi accreditate e condivise dalla comunità scientifica mondiale, portate al processo da consulenti di cui è acclarata l’autorevolezza internazionale (il pg ha citato, in particolare, gli scienziati Corrado Magnani e Dario Mirabelli).
LA SCIENZA PIU’ AUTOREVOLE
A parere dell’avvocato Alleva, però, quegli studi scientifici non consentono di superare, «oltre ogni ragionevole dubbio», l’applicazione dei risultati epidemiologici al caso singolo. Cioè a dire che non si può accertare quando si siano respirate le fibre di amianto che hanno indotto il mesotelioma manifestato dopo anni di latenza. In realtà, è dimostrato – e il pg Fiori lo ha ribadito – che tutte le fibre respirate fino a 8-10 anni prima della comparsa clinica del mesotelioma non solo contribuiscono alla induzione del mesotelioma, ma ne accelerano la comparsa.
In proposito, l’avvocato Giacomo Mattalia ha richiamato il recente studio di Farahmand et al. (eseguito sui topi) che «supera le obiezioni mosse dalla difesa all’utilizzo dell’epidemiologia. Qui – ha affermato il difensore di parte civile – abbiamo finalmente la prova biologica che mancava e che, tra l’altro, conferma anche la validità dei numerosi studi epidemiologici».
Alleva replica che lo studio Farahmand è stato fatto sui topi e non sugli umani. Bé, se non in un lager, non lo si potrà certamente fare mai sulle persone. Infatti, bisognerebbe trovare delle cavie umane da far ammalare di mesotelioma con una contaminazione forzata di amianto!
Torniamo all’oggi.
Tra il conferimento dell’incarico di traduzione, l’esecuzione del lavoro e la rifissazione di una nuova udienza in Cassazione passerà qualche mese.
I temi più spinosi saranno affrontati allora (salvo eccezioni sulla qualità della traduzione).
GIUSTIZIA E NON VENDETTA
E si dovrà arrivare a una sentenza. Una risposta di giustizia.
I difensori Di Amato e Alleva più volte hanno detto che «il modo per equilibrare una tragedia non è quello di commettere un’ingiustizia, cercando un colpevole a ogni costo e condannando un innocente».
Non si vuole nessuna forzatura. Sui tricolori che sono diventati emblema di questa civile e dignitosa battaglia c’è scritto «Eternit Giustizia».
Ma noi, con pazienza, abbiamo ascoltato molti fatti, molte testimonianze, abbiamo visto molti documenti che conducono a lei, signor Schmidheiny, e lei non si è mai presentato a smentirli.
Lei che, fin da allora, sapeva tutto quel che c’era da sapere sull’amianto (ed era già molto) e ha imposto di tacere per non spaventare la gente e compromettere la produzione, lei che ha operato per mistificare, lei che ha cercato di rifarsi un’immagine green, anche con laurea honoris causa a Yale, senza aver pensato di riparare, prima, il disastro che ha mollato a Casale nel 1986.
In tutti questi anni, non ha mai pensato – ora lo abbiamo capito bene – di presentarsi a dire – in tedesco o in francese o in italiano stentato -: «Mi dispiace, mi dispiace tanto di tutto questo dolore».
Avrebbe anche potuto aggiungere che, a quell’epoca, non era consapevole che l’uso di amianto avrebbe causato questa strage e che era convinto lo si potesse «lavorare in sicurezza». Forse non tutti le avrebbero creduto, pazienza; ma lei avrebbe potuto aggiungere: «Voglio aiutare questa comunità ferita e afflitta, e ancora impaurita, finanziando direttamente e personalmente la ricerca di una cura per guarire».
Ce lo venga a dire oggi, signor Schmidheiny, ce lo venga a dire, in qualunque lingua le viene meglio.









Brava e puntuale!
Grazie Silvana, perfetta nella descrizione e nell’emozione.